Nuova vittoria per il consumatore! Agente immobiliare ritenuto responsabile se non informa la parte sulle irregolarità urbanistiche dell’immobile.
Per la Cassazione se l’affare si conclude il mediatore può essere chiamato a risarcire il danno per la mancanza di diligenza professionale.
Codacons: il legislatore impone specifici obblighi in capo ai mediatori che devono essere rispettati, pena il risarcimento del danno.
In meta di mediazione immobiliare, con la recente ordinanza 11371/2023 la Corte di Cassazione ha condannato un’agenzia immobiliare al risarcimento del danno a favore di un consumatore a seguito della conclusione di un contratto di compravendita di un immobile che presentava gravi irregolarità urbanistiche ed edilizie.
Per i Supremi Giudici, sull’agente immobiliare grava un onere di informazione e valutazione circa gli elementi che possono mettere a rischio la sicurezza e la conclusione dell’affare. e che devono essere comunicati alle parti, con conseguente insorgenza del diritto al risarcimento del danno in caso di mancato utilizzo della diligenza professionale richiesta.
“Capita frequentemente che, dopo la conclusione della compravendita, emergano irregolarità dell’immobile che incidono enormemente sulla corretta conclusione dell’affare – commenta il presidente Codacons Marco Donzelli – in questi casi, se vi è stato l’intervento di un’agente immobiliare, quest’ultimo è tenuto ad effettuare le opportune verifiche e a darne comunicazioni alle parti, pena la possibilità di essere chiamato a risarcire il danno causato dalla sua imperizia. “
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