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giovedì, Gennaio 15, 2026
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EU institutionsViaggi tutto compreso: nuove norme a tutela dei viaggiatori | Notizia

Viaggi tutto compreso: nuove norme a tutela dei viaggiatori | Notizia

INFORMATIVA: Alcuni degli articoli che pubblichiamo provengono da fonti non in lingua italiana e vengono tradotti automaticamente per facilitarne la lettura. Se vedete che non corrispondono o non sono scritti bene, potete sempre fare riferimento all'articolo originale, il cui link è solitamente in fondo all'articolo. Grazie per la vostra comprensione.

Il progetto di legge concordato informalmente dai negoziatori del Parlamento e del Consiglio chiarisce la definizione di pacchetto di viaggio, le condizioni per l’annullamento di un viaggio e i diritti dei viaggiatori all’informazione, all’aiuto e al rimborso in varie situazioni, anche quando l’organizzatore del viaggio fallisce o circostanze straordinarie causano interruzioni del viaggio.

Definizione di pacchetto turistico

Le nuove norme dovrebbero rendere più semplice sapere quali combinazioni di servizi turistici costituiscono un pacchetto e quindi rientrano nella tutela prevista da questa legge. La categoria esistente di servizi turistici collegati verrà rimossa, quindi ci saranno una definizione e criteri uniformi legati a quando e come verrà prenotata la combinazione di servizi. Quando l’organizzatore del viaggio invita il cliente a prenotare servizi aggiuntivi che non costituirebbero un pacchetto con i servizi precedentemente prenotati, il cliente deve esserne informato.

Gli acquisti online, in cui i processi di prenotazione collegati consentono facili combinazioni di servizi offerti da professionisti distinti, saranno considerati un pacchetto se il primo professionista trasmette i dati personali del viaggiatore agli altri professionisti e il contratto viene concluso entro 24 ore.

Buoni

La direttiva aggiornata include anche disposizioni dettagliate sull’uso dei voucher, divenuti molto diffusi durante i blocchi legati al Covid-19. I consumatori hanno il diritto di rifiutare i voucher e, se preferiscono, richiedere un rimborso entro 14 giorni. I voucher dovrebbero essere validi per un massimo di 12 mesi e i clienti devono essere rimborsati – senza richiesta proattiva – per eventuali voucher totalmente o parzialmente non utilizzati alla scadenza.

Nella scelta dei servizi di viaggio, i titolari del voucher devono essere liberi di spendere il voucher per qualsiasi servizio di viaggio offerto dall’organizzatore, in un’unica soluzione o in parti. I voucher devono essere coperti da garanzie di insolvenza ed estensibili o trasferibili una volta. Il loro valore dovrà corrispondere almeno all’importo del rimborso a cui avrebbero avuto diritto.

Diritto di annullamento del viaggio e rimborso

In caso di fallimento dell’organizzatore del viaggio, i clienti devono ricevere entro 6 mesi un rimborso per i servizi annullati dai fondi di garanzia in caso di insolvenza. In casi eccezionali di carico di lavoro elevato, tale termine può essere prorogato a 9 mesi.

Se circostanze inevitabili e straordinarie si verificano nella destinazione del viaggio o nel punto di partenza prima di un viaggio, o influenzano il viaggio, i viaggiatori hanno il diritto di annullare il viaggio senza penalità, con un rimborso completo. Tali casi dovrebbero essere valutati individualmente e le raccomandazioni di viaggio ufficiali saranno elementi importanti da prendere in considerazione quando si valuta se la risoluzione del contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie sia giustificata o meno. Tuttavia, un avviso di viaggio ufficiale da solo non sarà considerato motivo sufficiente per un rimborso in seguito alla cancellazione del viaggio, poiché i paesi dell’UE non utilizzano gli avvisi di viaggio in modo coordinato.

Se i viaggiatori sono consapevoli del rischio al momento della prenotazione ma decidono comunque di acquistare un viaggio, non possono richiedere l’annullamento senza penalità di recesso.

Sanzioni, pagamenti anticipati e meccanismo di gestione dei reclami

I colegislatori hanno deciso di non armonizzare il livello delle sanzioni in caso di violazione nelle norme aggiornate. Hanno inoltre deciso di non fissare un limite al livello dei pagamenti anticipati, ma gli Stati membri che lo desiderano possono farlo.

I negoziatori hanno inoltre convenuto che gli operatori di viaggio debbano stabilire un chiaro accordo per la gestione dei reclami, per garantire che i problemi segnalati siano trattati in tempi ragionevolmente rapidi. Essi devono accusare ricevuta del reclamo entro 7 giorni e fornire al cliente una risposta motivata entro 60 giorni.

Citazione

Dopo il successo del trilogo, il relatore del Parlamento per il fascicolo Alex Agius Saliba (S&D, MT) ha dichiarato: “L’accordo di oggi ha rafforzato i diritti dei viaggiatori nell’UE. Abbiamo introdotto un meccanismo di gestione dei reclami con scadenze obbligatorie, garantendo che le persone ricevano una risposta tempestiva e motivata dall’organizzatore del viaggio se qualcosa va storto e devono presentare un reclamo. Abbiamo stabilito nuove regole sui voucher per garantire che siano volontari e rimborsati se non utilizzati. Abbiamo tutelato meglio i viaggiatori dall’insolvenza dell’organizzatore del viaggio e abbiamo dato loro il diritto di annullare il viaggio con un rimborso completo in circostanze straordinarie, come un Si tratta di un buon accordo che aiuterà sia i consumatori che le imprese in tutta Europa”.

Prossimi passi

L’accordo dovrà ora essere formalmente approvato sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio all’inizio del prossimo anno prima di entrare in vigore. I paesi dell’UE avranno quindi 28 mesi per adattare le loro leggi alle nuove norme e altri 6 mesi per iniziare ad applicare le nuove disposizioni.

Originalmente pubblicato su The European Times.

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