Anche le lievi difformità catastali possono far annullare un atto di compravendita di un immobile, a meno che non di proceda con una sanatoria tramite atto confermativo.
E’ ben noto l’obbligo di conformità catastale per un immobile che viene inserito nel mercato immobiliare. In caso di difformità, infatti, il rogito viene considerato nullo. Ma questo avviene anche se le difformità catastali sono di lievi entità?
A questo proposito la Cassazione Civile si è espressa di recente (con la sentenza n. 2047/2024) e ha chiarito che quando non vi è corrispondenza tra la planimetria catastale e la situazione fisica reale dell’immobile, l’atto di compravendita viene considerato nullo, indipendentemente dall’entità delle discrepanze.
Tuttavia, si può porre rimedio alle piccole discrepanze sanando le difformità. Questo può avvenire con un atto confermativo che va ad integrare le informazioni mancanti o le discrepanze presenti in planimetria catastale. Oltre alla conformità catastale, infine, prima del rogito è necessario anche verificare che l’immobile sia conforme allo stato legittimo e alla normativa urbanistica edilizia vigente.
Oltre alla planimetria catastale, occorre anche verificare la visura catastale per un controllo sui dati del proprietario dell’immobile. Entrambe le documentazioni sono reperibili online tramite la piattaforma specializzata Prontocatasto, che ti permette di riceverle comodamente tramite email.
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