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ECHRCorte EDU: Belgio condannato per aver discriminato i testimoni di Geova

Corte EDU: Belgio condannato per aver discriminato i testimoni di Geova

INFORMATIVA: Alcuni degli articoli che pubblichiamo provengono da fonti non in lingua italiana e vengono tradotti automaticamente per facilitarne la lettura. Se vedete che non corrispondono o non sono scritti bene, potete sempre fare riferimento all'articolo originale, il cui link è solitamente in fondo all'articolo. Grazie per la vostra comprensione.

Il Belgio è stato condannato per aver discriminato i testimoni di Geova. La mancata concessione alle congregazioni dei Testimoni di Geova dell’esenzione dall’imposta sulla proprietà nella regione di Bruxelles-Capitale dal 2018 è stata discriminatoria

CEDU 122 (2022) 05.04.2022

In quello di oggi Camera giudizio1in caso di Assemblée Chrétienne Des Témoins de Jéhovah d’Anderlecht e altri c. Belgio (ricorso n. 20165/20) la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto, all’unanimità, che vi fosse stato:

una violazione dell’articolo 14 (divieto di discriminazione) letto in combinato disposto con l’articolo 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) alla Convenzione.

Il caso riguardava congregazioni dei Testimoni di Geova che si lamentavano del fatto che gli era stata negata l’esenzione dal pagamento di una tassa sulla proprietà (precompte immobilier) in relazione a beni nella regione di Bruxelles-Capitale da essi utilizzati per il culto religioso. Secondo un’ordinanza del 23 novembre 2017 emanata dal legislatore della Regione di Bruxelles-Capitale, a partire dall’anno fiscale 2018 l’esenzione si applicava solo alle “religioni riconosciute”, categoria che non includeva le congregazioni ricorrenti.

La Corte ha ritenuto che, poiché l’esenzione fiscale in questione era subordinata al riconoscimento preventivo, disciplinato da norme che non offrivano sufficienti tutele contro la discriminazione, la disparità di trattamento cui erano state sottoposte le congregazioni ricorrenti non aveva alcuna giustificazione ragionevole e obiettiva. Ha notato, tra gli altri punti, che il riconoscimento era possibile solo su iniziativa del Ministro della giustizia e dipendeva successivamente dalla decisione puramente discrezionale del legislatore. Un sistema del genere comportava un rischio intrinseco di arbitrarietà e non si poteva ragionevolmente pretendere che le comunità religiose, per rivendicare il diritto all’esenzione fiscale in questione, si sottoponessero ad un processo che non fosse basato su garanzie minime di equità e non garantire una valutazione obiettiva delle loro pretese.

Da un’altra testata giornalistica news de www.europeantimes.news

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