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Le fondazioni per le famiglie imprenditoriali

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Molti sono gli imprenditori di fama (tra cui Valentino Garavani, gli Agnelli, i Ferrero, i Barilla) che hanno deciso di istituire una fondazione: spesso la scelta è stata dettata dalla volontà di destinare una parte del proprio patrimonio al perseguimento di finalità filantropiche, solidaristiche o culturali; altre volte, la fondazione viene utilizzata come strumento di pianificazione patrimoniale in senso più ampio, detenendo anche partecipazioni societarie (solitamente, della holding familiare) con lo scopo di stabilizzare gli assetti proprietari e la governance di gruppo nel lungo periodo (come nel caso, recentemente assurto agli onori delle cronache, dello stilista Giorgio Armani). In effetti, lo strumento consente di proteggere il patrimonio e, al contempo, di garantire la continuità gestionale dello stesso nel corso del tempo (oltre che di tutelare i valori e la legacy familiare, anche immateriale), riducendo il rischio di conflitti interni alla famiglia.La fondazione può detenere beni di diversa natura, e nulla impedisce che tra essi vi siano anche partecipazioni societarie: in tali casi, l’esercizio del diritto di voto spetterà all’organo amministrativo dell’ente, che lo eserciterà sulla base delle previsioni statutarie e, in particolare, in vista del perseguimento dello scopo dichiarato. La governance resterà distinta: alla fondazione spetterà la nomina dell’organo amministrativo delle società controllate e la supervisione sulla gestione, mentre quest’ultima farà carico esclusivamente agli amministratori delle società operative.

I principali vantaggi delle fondazioni.

L’istituto presenta caratteristiche del tutto peculiari che non lo rendono fungibile rispetto ad altri strumenti di pianificazione patrimoniale e successoria (quali le società di persone o di capitali, il trust, i patti di famiglia, etc.).Innanzitutto, va premesso che la fondazione è un ente senza scopo di lucro, costituibile per atto pubblico o per testamento, dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, che funzionalizza un patrimonio al perseguimento di uno scopo possibile e lecito: i beni destinati alla fondazione fuoriescono quindi definitivamente dal perimetro familiare, essendo totalmente separati dal patrimonio del fondatore e dei suoi eredi, e sono vincolati al fine del raggiungimento degli obiettivi (sociali o comunque extra individuali) voluti dal fondatore, sotto il controllo costante dell’autorità governativa. Il perseguimento degli interessi particolari dei membri di una specifica famiglia è, invece, generalmente precluso, se non nei limiti in cui la fondazione abbia comunque uno scopo di “pubblica utilità”: non è quindi consentito costituire – nonostante la contrarietà di parte della dottrina – fondazioni di famiglia, come invece avviene in altri ordinamenti, ove lo strumento può essere impiegato in funzione di pianificazione complessiva del patrimonio familiare, con prospettiva plurigenerazionale.

Le fondazioni di diritto estero.

Tra le fondazioni di famiglia più note ed utilizzate al di fuori dei confini nazionali, si menzionano quelle di Liechtenstein (Familienstiftung), Austria, Svizzera, e anche di alcuni Paesi di common law quali Panama, le Bahamas, Malta, Jersey. Il ricorso ad un istituto di diritto estero dovrà tuttavia essere ponderato con particolare attenzione, soprattutto a fini fiscali: qualora non ci siano specifiche esigenze (es. natura “multi-giurisdizionale” della famiglia, per collocazione di taluni membri della famiglia e/o degli asset), sarà spesso preferibile ricorrere a strumenti diversi che consentano di perseguire in modo analogo gli obiettivi voluti (ad esempio, il trust “interno”).Qualora sia scelto lo strumento della fondazione, va in ogni caso considerata la sua compatibilità, in concreto, con i diritti inderogabili previsti dall’ordinamento a favore dei legittimari.La dotazione a favore di una fondazione (sia inter vivos che mortis causa) rappresenta infatti un’attribuzione a titolo gratuito ammissibile solo in quanto non ecceda la quota disponibile (a pena, in difetto, di poter essere aggredita dal legittimario pretermesso o leso).In conclusione, la fondazione si presenta come uno strumento meritevole di interesse qualora l’obiettivo principale sia quello di vincolare una parte del proprio patrimonio al perseguimento di finalità sociali o caritatevoli, ma – quando invece lo scopo sia quello di pianificare la transizione generazionale del patrimonio – ne vanno esaminati con attenzione vantaggi e svantaggi, potendo risultare meno efficiente (se non del tutto inidoneo) di altri istituti previsti dall’ordinamento.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di aprile 2026 del magazine Wall Street Italia. Clicca qui per abbonarti.


Fonte:

www.wallstreetitalia.com

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