Direttiva europea sulla trasparenza retributiva e il relativo decreto di recepimento in Italia introducono obblighi che riguardano annunci di lavoro, accesso alle informazioni retributive e rendicontazione del gap salariale. Le nuove norme si applicano alla maggior parte dei rapporti di lavoro subordinato, con esclusioni limitate come apprendistato, lavoro domestico e lavoro intermittente. Per molte disposizioni la data di entrata in vigore è il 7 giugno 2026.
Una novità immediata interessa il processo di selezione: gli annunci di lavoro dovranno riportare la retribuzione iniziale prevista o un intervallo salariale e indicare il contratto collettivo applicato. Inoltre, ai datori di lavoro è vietato chiedere ai candidati informazioni sugli stipendi percepiti in precedenza, né acquisirle tramite terzi coinvolti nella selezione. Queste misure mirano a impedire che la storia retributiva individuale condizioni l’offerta salariale per le nuove assunzioni.
I lavoratori ottengono strumenti di trasparenza interna: hanno il diritto di conoscere i criteri che determinano livelli e progressioni retributive e possono chiedere i livelli retributivi medi, divisi per genere, per chi svolge la stessa mansione o un lavoro di pari valore. Le imprese devono rispondere entro due mesi; il decreto raccomanda di fare riferimento ai contratti collettivi nazionali per definire l’equivalenza delle mansioni. Non è consentito ottenere informazioni sull’imponibile di singoli colleghi, ma solo dati aggregati.
Per le imprese con almeno 100 dipendenti sono previsti obblighi di rendicontazione del gender pay gap: vanno comunicati divari medi e mediani, componenti variabili della retribuzione, distribuzione nei quartili salariali e differenze tra categorie. Le scadenze iniziano il 7 giugno 2027 per le aziende con almeno 150 dipendenti: quelle tra 150 e 249 invieranno i dati ogni tre anni, le imprese con almeno 250 dipendenti faranno comunicazioni annuali; per le realtà tra 100 e 149 il primo adempimento è fissato al 7 giugno 2031.
Il decreto stabilisce inoltre che, se in una categoria professionale emerge un divario retributivo medio di almeno il 5% non giustificato da criteri oggettivi e non corretto entro sei mesi, il datore di lavoro dovrà avviare una valutazione congiunta con i rappresentanti dei lavoratori. È prevista l’istituzione di un organismo di monitoraggio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il compito di raccogliere e pubblicare i dati, analizzare le cause delle disparità, monitorare reclami e contenziosi e trasmettere informazioni alla Commissione europea.

